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ProsperIus | Le pene irreversibili

LA PENA CAPITALE

Il nostro Stato rifiuta la pena di morte come risposta ai crimini (anche ai più efferati).
Ma a chi ha operato la scelta molte voci domandano “Perché?” ed altrettante voci ne vorrebbero la reintroduzione. Possiamo analizzare la questione dividendola in due filoni che mi piace distinguere come pratici e teorici.

Quelli pratici comprendono principalmente il rifiuto della pena capitale da parte della nostra Carta Costituzionale e gli obblighi internazionali cui l’Italia ha scelto di sottostare (principalmente si parla di Carta Europea dei Diritti dell’Uomo o CEDU e dei protocolli ad essa allegati).

Quelli teorici invece sono distinguibili tra critiche all’adeguatezza ed alla giustizia.

Analizziamoli.

I PROBLEMI PRATICI

La nostra Costituzione rifiuta la pena di morte e la abroga esplicitamente al suo Articolo 27, ammettendola solo in quanto richiamata dalle leggi militari e di guerra (anche in questi ambiti è stata successivamente eliminata). Ora, se pure si considerasse ciò non essere un principio fondamentale del nostro ordinamento (trovandomi personalmente in disaccordo) certamente si deve riconoscere tale il diritto alla vita. Ed è sempre seguendo questo binario che l’Italia ha scelto di perseguire la stessa scelta anche sul piano internazionale aderendo (a diverse convenzioni in materia tra cui) alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmandone la Carta (la quale già richiede a chi vi aderisce l’abbandono dei trattamenti punitivi “inumani o degradanti”) e una serie di Protocolli ad essa allegati. In questa sede in particolare rilevano il Numero 6 e il Numero 13 che sanciscono l’obbligo di eliminare la pena di morte dagli ordinamenti civili (il primo) e militari (il secondo).

Ora, se il popolo mediamente ritiene (peraltro a torto) che basti una legge di revisione della Costituzione per superare il vincolo dell’articolo 27, certamente problemi maggiori destano proprio gli obblighi internazionali. In questo articolo non parlerò del problema giuridico di quando si viene meno ad un obbligo internazionale, tuttavia basti qui sapere che ciò può portare a gravi reazioni degli altri stati facenti parte dell’accordo sia dal punto di vista strettamente economico che da quello più altamente diplomatico.

Questi sono certamente problemi rilevanti, ma è sui quesiti teorici che è, a mio avviso più importante prestare attenzione.

I PROBLEMI TEORICI

In generale è lecito domandarsi se la pena di morte sia davvero in grado di realizzare il fine per il quale è così spesso rievocata: la dissuasione criminale. Infatti si ritiene comunemente che chi si trova davanti alla prospettiva della morte desisterà dall’intento criminoso. Ma è così?

Citando parole non mie “non è l’intensione (leggasi “intensità”) della pena che fa maggior effetto sull’uomo, ma l’estensione di essa”[1]. E niente c’è di più vero. L’uomo per sua natura preferisce (ex ante) una intensa sofferenza immediata che una più debole ma che duri molti e molti anni. E questo vuol dire già che la pena di morte non è necessaria per ottenere la massima dissuasione possibile.

Ma è sufficiente? Ebbene non è neppure questo: gli uomini infatti per i motivi più diversi affrontano la morte a testa alta (chi per fanatismo, chi per gloria, chi per disperazione) e quindi in molti casi non riuscirà ad essere sufficiente a ottenere la sperata dissuasione.

Un’altra classica opposizione alla pena di morte è poi costituita dal fatto che essa sia irreversibile una volta comminata e questo sembra essere qualcosa che non necessita ulteriori approfondimenti.

Si è così protesi verso una soluzione diversa per i peggiori crimini: l’ergastolo.

 

LE NUOVE PROBLEMATICHE SULL’ERGASTOLO

Questa soluzione sembra recentemente essere stata messa a repentaglio dagli sviluppi del diritto internazionale.

Infatti sembra che in ambito quanto meno europeo (e nazionale per bocca dei Radicali) si vada verso il rifiuto di una pena che non sia suscettibile di modifica o attenuazione per adeguarla al soggetto che negli anni sia cambiato e si sia ravveduto del suo comportamento criminoso. Infatti comincia ad apparire anacronistica la concezione del reo come individuo necessariamente irrecuperabili qualora abbia in passato compiuto condotte determinate. In ambito nazionale tali soggetti sono quelli sottoposti ad ergastolo ostativo, cioè coloro che non hanno diritto né a sconti di pena né a ammorbidimenti delle modalità di trascorrimento della pena stessa. E tra questi gli individui per i quali il problema è più sentito sono i boss delle organizzazioni mafiose.

CONCLUSIONI

In sintesi, la pena di morte sembra davvero essere una risposta non solo obsoleta ma anche insufficiente per rispondere alle problematiche delle quali è la millantata soluzione. Ma anche la principale alternativa, l’ergastolo, sta vivendo ultimamente un periodo di crisi a seguito del quale potrebbe tramontare il suo ruolo di risposta più decisa alle esigenze punitivo-dissuasive del nostro ordinamento.

Personalmente, sono in accordo con il fatto che la pena di morte sia ancora lontana da una verosimile reintroduzione per le ragioni teoriche sopra esposte. Per quanto riguarda l’ergastolo invece, una sua totale abolizione come alcuno vorrebbe è certamente eccessiva, tuttavia il carcere duro attualmente forse necessita davvero di una revisione d’insieme. Insomma, reintrodurre la pena di morte? Abolire anche l’ergastolo?

La risposta non è semplice.

articolo di Emanuele Toma

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[1] C. Beccaria “Dei delitti e Delle Pene”